Lo scambio sul posto cambia le regole e apre alle pompe di calore

L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha dato corso alla revisione della disciplina sullo scambio sul posto per dare attuazione all'articolo 25-bis del decreto legge n. 91/14, modificando il Testo Integrato Scambio sul Posto (TISP) e il Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (TISSPC). Le modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2015.

Lo scambio sul posto è un istituto regolatorio che consente, per alcune tipologie di impianto, di compensare le partite di energia immessa in rete in una determinata ora con quelle dell'energia elettrica prelevata dalla stessa rete in un'altra ora e può essere applicato in alternativa al regime di vendita dell'energia elettrica. Lo scambio su posto consente la compensazione economica tra il valore associato all’energia elettrica immessa in rete e il valore associato all’energia elettrica prelevata; dà origine anche alla restituzione, per una quantità di energia elettrica prelevata al più pari a quella immessa (energia elettrica scambiata), della parte variabile, espressa in c€/kWh, dei corrispettivi relativi all’utilizzo della rete (trasmissione, distribuzione e dispacciamento). 

Lo scambio su posto fino a gennaio 2015
Il servizio di scambio sul posto, fino al 31 dicembre 2014, può essere applicato, in alternativa al regime di vendita dell’energia elettrica immessa in rete, nel caso di: a) impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW, come previsto dal decreto legislativo 387/03; b) impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007, come previsto dalla legge 244/07 e dal decreto interministeriale 18 dicembre 2008 (la soglia di  200 kW non trova applicazione nel caso del Ministero della Difesa, come previsto dalla legge 99/09 e dal decreto legislativo 66/10); c) impianti cogenerativi ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW, come previsto dal decreto legislativo 20/07.

La delibera dell'11 dicembre 612/2014/R/eel modifica ed integra il TISP, prevedendo, in particolare di: 
  1. esplicitare che i sistemi di scambio sul posto rientrano fra gli Altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (ASSCP);
  2. esplicitare che il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile e annuale (finalizzato alla compensazione economica tra il valore associato all'energia elettrica immessa in rete e il valore associato all'energia prelevata) sia definito anche nel caso di tariffa D1, a seguito della possibilità, per i clienti domestici in bassa tensione che utilizzano pompe di calore elettriche come unico sistema di riscaldamento delle proprie abitazioni di residenza, di accedere a tale tariffa;
  3. distinguere gli ASSPC che hanno diritto ad accedere al regime di scambio sul posto con potenza installata non superiore a 20 kW e i cui impianti di produzione siano tutti e solo alimentati da fonti rinnovabili (SSP-A), dagli altri ASSPC che hanno diritto ad accedere al regime di scambio sul posto (SSP-B);
  4. estendere l'accesso allo scambio sul posto per gli impianti di produzione con potenza fino a 500 kW, per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili che entrano in esercizio a decorrere dall'1 gennaio 2015, precisando che, ai fini dell'accesso allo scambio sul posto per ASSPC, devono essere verificate tutte le seguenti condizioni:
  • L'utente dello scambio deve essere controparte del contratto di acquisto riferito all'energia elettrica prelevata sul punto di scambio;
  • la potenza complessivamente installata nell'ASSPC da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2007 è non superiore a 20 kW; 
  • la potenza complessivamente installata nell'ASSPC da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2014 è non superiore a 200 kW;
  • la potenza complessivamente installata nell'ASSPC da impianti di cogenerazione ad alto rendimento è non superiore a 200 kW; 
  • la potenza degli impianti di produzione complessivamente installata nell'ASSPC è non superiore a 500 kW.
Nel contempo, la delibera modifica ed integra il TISSPC, prevedendo, in particolare di: semplificare le procedure per la qualifica degli ASSPC che accedono allo scambio sul posto, facendo coincidere la procedura relativa allo scambio sul posto con quella relativa agli ASSPC.

Buone notizie anche per i nuovi allacciamenti
La delibera punta anche a rivedere le tempistiche e il contenuto dei flussi informativi dal GSE verso Terna e le imprese distributrici al fine di tener conto delle modifiche sopra richiamate nonché dei ritardi riscontrati nel completamento delle attività propedeutiche all'avvio delle attività di qualifica degli impianti di produzione.

fonte casaclima.com