Finalmente il Fondo di garanzia per acquisto, ristrutturazione, efficienza energetica della prima casa
Il Fondo di garanzia Prima Casa è oggetto di un Protocollo, firmato da Ministero dell'Economia e Associazione Bancaria Italiana in data 8 Ottobre 2014, per dare piena attuazione all'art. 1 comma 48 lett. c) della Legge n. 147/2013 che ne disponeva l'istituzione per la concessione di garanzie su mutui ipotecari finalizzati all'acquisto, eventualmente accompagnato dalla ristrutturazione e da interventi per l'efficienza energetica, di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, con priorità per le giovani coppie, i nuclei monogenitoriali e i lavoratori atipici.
Il Protocollo, espressamente previsto dall'art. 4 comma 2 del Decreto Interministeriale 31 Luglio 2014 recante la disciplina del suddetto Fondo, impegna l'ABI a dare piena operatività allo stesso Fondo - attraverso le banche associate che vorranno aderirvi trasmettendo al MEF ed al soggetto gestore Consip SpA l'apposito atto allegato al Protocollo - entro 30 giorni lavorativi dalla stessa trasmissione.
Proprio dal 27 Novembre 2014 è scaricabile, dai siti del Governo e del Dipartimento del Tesoro, il modulo di accesso al Fondo da presentare ad una delle banche o intermediari finanziari aderenti all'iniziativa.
Le richieste potranno essere presentate da fine dicembre 2014, solo dopo che la banca abbia assicurato l’operatività a favore della propria clientela (termine previsto in 30 giorni lavorativi dall'adesione della banca stessa al Fondo).
Oggetto dell'agevolazione è un mutuo ipotecario di importo non superiore a 250.000 euro, concesso da una Banca o Intermediario finanziario che abbia aderito al Fondo di Garanzia Prima Casa, per:
- acquisto (anche con accollo da frazionamento);
- acquisto, ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica (qualsiasi intervento che accresca la prestazione energetica dell'immobile ai sensi della normativa vigente in materia di certificazione energetica degli edifici)
di unità immobiliari site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale, non rientranti nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e non aventi le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969, n. 1072.
Posso fare domanda tutte le persone fisiche che, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non siano proprietarie di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli acquisiti per successione mortis causa - anche in comunione con altri successori - che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.
Per ogni altro tipo di informazione, collegarsi al sito del Dipartimento del Tesoro (MEF) dedicato al Fondo Prima Casa: http://www.dt.mef.gov.it/it/news/fondo_garanzia.html