Sia il D.L. che l’appaltatore sono responsabili di difetti ed errori progettuali: affidarsi sempre a professionisti seri e competenti

Il direttore dei lavori è responsabile, nei confronti del committente, di eventuali difetti derivanti dal mancato rispetto del progetto, ma anche da carenze ed errori progettuali. È la conclusione cui è giunto il Tribunale di Reggio Emilia con la sentenza 988/2014.
Secondo il Tribunale, il direttore dei lavori deve controllare che l’esecuzione dell’opera rispetti non solo il progetto, ma anche le regole della tecnica. In caso contrario è tenuto ad apportare le dovute correzioni.

Il caso esaminato dal Tribunale riguarda l’installazione di un impianto termico con generatori a pompa di calore. I committenti ne avevano lamentato il cattivo funzionamento citando in giudizio il progettista, che a sua volta aveva invocato la colpevolezza dell’appaltatore, del direttore dei lavori e del fornitore.

Il Tribunale ha stabilito che tutti i soggetti hanno delle responsabilità nei confronti del committente e che ognuno è tenuto al risarcimento in relazione agli errori commessi.

In particolare, il progettista risponde degli errori dell’opera progettuale, L’appaltatore è responsabile, in solido con il progettista, degli errori di cui avrebbe potuto accorgersi utilizzando la normale diligenza e le cognizioni tecniche.
Analogamente, sono responsabili il fornitore che non si limita a vendere i materiali, ma che fa un sopralluogo senza segnalare le carenze funzionali, e il direttore dei lavori che non corregge gli errori.

di Paola Mammarella, fonte edilportale.com