Sanzioni per chi non riporta il valore di IPE negli annunci immobiliari

Con la Legge 90/2013 sia per la vendita che per l'affitto di edifici o singole unità immobiliari è necessario ed obbligatorio redigere l'Attestato di Prestazione Energetica dell'edificio, APE.
Per cui questo documento deve essere necessariamente allegato al contratto di vendita dell'immobile (su cui deve figurare una specifica clausola), agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione pena la nullità degli stessi (art. 6 comma 3-bis del D.Lgs 192/05). In particolare in caso di vendita e trasferimento per l'inadempienza del proprietario ci sono sanzioni pecuniarie.
Detto questo, tale ragionamento vale anche per gli annunci di vendita o affitto di immobile con qualsiasi mezzo d'informazione. In essi deve essere sempre inserita la prestazione energetica globale, la prestazione energetica dell'involucro e la classe energetica corrispondente. Quindi, affinchè l'annuncio contenga le informazioni in merito alle prestazioni energetiche, è necessario richiedere la redazione dell'attestato prima della pubblicazione, pena ulteriori sanzioni, sia che si tratti di privato che di agenzia.

Ricordo, inoltre, che l'APE è obbligatoria non solo nei casi sopra descritti, ma anche per lavori di nuova costruzione o interventi sull'esistente.